Informazioni sulle agevolazioni fiscali

OVERSEAS è ONLUS di diritto ex art. 10, comma 8 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sia in quanto ONG riconosciuta idonea ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n.49 che quale organismo di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266 iscritta negli appositi registri regionali.
Ne consegue che i privati e le imprese che elargiscono liberalità in danaro in favore di Overseas possono fruire di diverse agevolazioni fiscali previste per entrambe le normative optando tra:

a) deduzione (quali oneri deducibili, quindi in riduzione del reddito imponibile) delle liberalità erogate in favore delle ONG idonee ex L. 49/87 nella misura massima del 2% del reddito stesso (art. 30 della predetta L. 49/87)

b) detrazione (quali oneri detraibli, quindi con riduzione dell’imposta lorda) ai sensi del DPR 917/86 (TUIR) per le liberalità erogate in favore di ONLUS.

Per usufruire dei benefici fiscali è necessario effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario, versamento su c/c postale, carta di credito o debito, assegno bancario o circolare, cioè mediante sistema tracciabile, nonché conservare la ricevuta (postale o bancaria che sia) della donazione.
Per le donazioni tramite bonifico bancario, l’estratto conto ha valore di ricevuta; per le donazioni a mezzo carta di credito è sufficiente l’estratto conto della società che gestisce la carta.
 
Il DL 14 marzo 2005, n. 35 “+ DAI – VERSI” permette una maggiore deducibilità delle liberalità in favore dei soggetti “non profit” e contemporaneamente impone alle organizzazioni vincoli di trasparenza.
In particolare la norma prevede che siano deducibili gli importi delle donazioni in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui.
Affinchè i donatori possano usufruire di questa opportunità l’Organizzazione che riceve la donazione deve sottoporsi a stretti obblighi contabili. Essendo Overseas in regola con quanto richiesto dalla norma al riguardo, i donatori possono usufruire dei vantaggi fiscali predetti.
In relazione alle erogazioni per le quali si fruisce dell’agevolazione consentita dal DL 35/2005, la deducibilità non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

IN SINTESI:
Overseas in quanto al contempo ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e ONG (Organizzazione Non Governativa) permette di fruire delle seguenti agevolazioni:

PER IL PRIVATO

  • deducibilità degli importi delle erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, DL 35/2005 “+ Dai – Versi”);
  • alternativamente, deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni in favore delle ONG  per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10, comma 1, lett. g) DPR 917/86);
  • in ulteriore alternativa, detraibilità dall’imposta lorda per un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle ONLUS (art. 15, comma 1, lett. i-quater) DPR 917/86).

PER LE IMPRESE

  • deducibilità degli importi delle erogazioni liberali nel limite del 10% del reddito d’impresa dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui (art. 14, dl 35/2005 “+ Dai – Versi”);
  • alternativamente, deducibilità dal reddito complessivo delle donazioni in favore delle ONG per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lett. a) DPR 917/86);
  • in ulteriore alternativa, deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro in favore di ONLUS per un importo non superiore ad 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, comma 2, lett. h) DPR 917/86).